DECRETO 30 ottobre 1996, n. 635

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  527,  recante  norme  di  attuazione  della  direttiva 91/477/CEE
 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di ARMI.

 aggiornato-giugno 2015 


IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527: "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di ARMI";
Vista la citata direttiva del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno 1991; Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee del 25 febbraio 1993 relativa alla Carta europea d'ARMA da fuoco;
Visti gli articoli 31 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visti gli articoli 46 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle ARMI, delle MUNIZIONI e degli ESPLOSIVI";
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: "Norme in materia di ARMI per uso sportivo";
Visto l'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, recante: "Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle ARMI";
Visti gli articoli 12 e seguenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1978, concernente modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di ARMI temporaneamente importate;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1978, concernente l'esportazione temporanea, da parte delle persone residenti in Italia, di ARMI comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia; Ritenuta la necessita' di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del menzionato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/503.031.026 del 12 febbraio 1996);
A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata alle persone residenti in Italia, con le modalita' previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, su modello conforme all'allegato A al presente regolamento.

2. All'atto del rilascio, il richiedente e' tenuto a consegnare la ricevuta del versamento per l'importo di L. 3.400, quale costo della carta europea d'arma da fuoco.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le eventuali variazioni del costo della carta.

Art. 2.

1. La domanda per l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' inoltrata dal titolare della carta europea d'arma da fuoco al questore competente per il luogo di residenza o di domicilio. Oltre alle generalita' del richiedente e agli estremi della carta europea, essa deve contenere: a) l'indicazione dell'arma o delle armi che il richiedente intende portare o trasportare nel viaggio; b) l'indicazione della localita' dello Stato membro dell'Unione europea ove il richiedente intende recarsi e degli altri Stati membri che intende eventualmente attraversare; c) la durata del viaggio, comunque non superiore a un anno.

2. Alla domanda devono essere allegati: a) la carta europea d'arma da fuoco, in originale, di cui il richiedente e' titolare; b) le autorizzazioni preventive, laddove richieste, dell'Autorita' nazionale dello Stato o degli Stati membri dell'Unione europea di cui al comma 1, lettera b), in originale o copia autentica, salvo che gli estremi delle autorizzazioni, in corso di validita', risultino gia' annotati nella carta; c) il permesso di porto d'armi, o copia autentica dello stesso, salvo che gli estremi di tale documento, in corso di validita', risultino gia' annotati nella carta.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' annotata dal questore, unitamente alle altre indicazioni, sulla carta europea d'arma da fuoco ed abilita l'interessato a portare o trasportare durante il viaggio e a ritrasferire in Italia l'arma o le armi alle quali l'autorizzazione stessa si riferisce.

Art. 3.

1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' inoltrata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali - Servizio polizia amministrativa e sociale. Oltre alle generalita' del richiedente e agli estremi della carta europea d'arma da fuoco, essa deve contenere: a) l'indicazione della localita' ove il richiedente intende recarsi; b) la data di arrivo in Italia e la durata del viaggio, comunque non superiore ad un anno; c) i motivi per cui intende portare o trasportare l'arma durante il viaggio; d) gli elementi identificativi dell'arma o delle armi portate o trasportate.

2. Alla domanda deve essere allegata, in originale, la carta europea rilasciata dallo Stato di residenza dell'interessato.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' annotata, unitamente alle altre indicazioni, sulla carta europea d'arma da fuoco, sempre che si tratti di armi che possono essere portate o trasportate in Italia e nello Stato di residenza dell'interessato. Detta autorizzazione abilita l'interessato a portare o trasportare durante il viaggio in Italia e a ritrasferire nello Stato di residenza l'arma o le armi alle quali l'autorizzazione stessa si riferisce.

4. Il richiedente e' esonerato dall'obbligo di provare la capacita' tecnica e di munirsi del certificato medico di idoneita' previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, quando risulta titolare di apposita autorizzazione al porto d'armi rilasciata dallo Stato di residenza.

Art. 4.

1. La domanda della persona residente in un altro Stato membro dell'Unione europea per il rilascio del nulla osta all'acquisto in Italia di un'arma comune da sparo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' inoltrata al questore competente per il luogo in cui detta persona e' domiciliata in Italia. Oltre alle generalita' complete del richiedente, essa deve contenere: a) il tipo di arma che il richiedente intende acquistare; b) i motivi dell'acquisto; c) il periodo di permanenza nel territorio dello Stato.

2. Quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato di residenza dell'interessato prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto, alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati l'accordo preventivo all'acquisto medesimo nonche' l'autorizzazione a trasferire l'arma nel territorio dello Stato di residenza, rilasciati dalla competente autorita' nazionale del predetto Stato.

3. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 non esonera l'interessato dagli obblighi previsti dalla legge italiana per la detenzione, il porto, il trasporto, il trasferimento verso un altro Stato e le altre attivita' concernenti l'arma acquistata.

4. Il venditore deve dare comunicazione della operazione compiuta all'ufficio di polizia del luogo ove essa e' avvenuta, entro i quindici giorni successivi.

Art. 5.

1. La domanda per la concessione dell'accordo preventivo dell'autorita' nazionale italiana, ai fini del rilascio, da parte della competente autorita' nazionale dello Stato membro dell'Unione europea, dell'autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco in Italia o attraverso il territorio italiano, e' inoltrata al questore competente per il luogo di destinazione, ovvero, se si tratta di transito, al questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

2. La domanda deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

3. L'accordo preventivo e' concesso quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio della licenza di importazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

1. Al decreto ministeriate 5 giugno 1978, sono apportate le seguenti modifiche: a)

dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis . - 1. In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, i residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzati all'esercizio della caccia in detto Stato, possono trasferire e trasportare nel territorio italiano o attraverso di esso e ritrasferire nello Stato di provenienza le armi da caccia iscritte nella carta europea d'arma da fuoco di cui sono titolari. I medesimi possono altresi' portare le suddette armi nei periodi in cui la caccia e' consentita, purche' siano in possesso delle polizze assicurative prescritte dall'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'apposito tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge stessa, dalla regione prescelta per l'esercizio dell'attivita' venatoria"; b) al primo comma dell'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il visto non e' richiesto quando si tratta di residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, su cui sono annotate le armi portate al seguito".

2. Al decreto ministeriale 24 novembre 1978 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle armi destinate ad altri Stati membri dell'Unione europea";

b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Non sono soggette ai visti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, le dichiarazioni rilasciate dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione italiana tiro a segno concernenti le persone residenti in Italia, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta";

c) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - 1. La licenza di cui all'articolo precedente non e' richiesta per le persone residenti in Italia, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, in un altro Stato membro dell'Unione europea armi da caccia iscritte nella predetta carta.

2. L'esportazione temporanea di cui al comma 1 e' consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 1996

                      Il Ministro dell'interno
                             NAPOLITANO
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                                FLICK
                      Il Ministro delle finanze
                                VISCO
                                
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1996
  Registro n. 2 Interno, foglio n. 390
Allegato 1
Allegato 2